L’EREDITA’ – IL TESTAMENTO -(………..e uno sguardo dall’ aldila’)
Questi poche note non hanno la presunzione di trattare l’argomento sotto il profilo giuridico, per il quale non mancano ampi trattati e scritti. Piuttosto, vuole offrire un contributo di pensiero a tutti coloro che - nel corso della propria esistenza - si pongono di fronte al problema di quale sorte avranno i propri beni. Generalmente, chi si interroga in tal senso dà seguito con un testamento, ed a quest’ultimo sono rivolte le nostre osservazioni.
Tralascio di indicare le modalità tecniche con cui redigerlo, compito derogato a notaio, avvocato o commercialista di fiducia, e mi soffermo sulle conseguenze economiche e pratiche a esso collegate, apprese nel corso della approfondita esperienza professionale.
Per molti, la principale preoccupazione è evitare eccessivi gravami fiscali conseguenti il passaggio di proprietà agli eredi dei beni – mobili ed immobili – posseduti.
Questo timore induce costoro - prima ancora di disporne nel testamento – a liberarsene, mediante simulate donazioni a coloro che reputano, in quel momento, essere i futuri eredi di tale patrimonio.
Sconsiglio fortemente tale pratica, salvo nel caso in cui l’aspettativa di vita possa misurarsi in termini di pochi anni o, sopraggiunte malattie, addirittura di mesi.
Riporto ad esempio due sole conseguenze negative di questa soluzione:
a) possono intervenire necessità di assistenza fisica, o cure mediche, o esigenze economiche in senso lato : illusorio prevedere che, chi ha già ricevuto i beni in donazione, sia disponibile o possa magari disfarsene per sostenere tali necessità . E’ quindi un’operazione da evitare o, almeno - quando la consistenza del patrimonio lo permette - limitare, conservando piena disponibilità di risorse economiche tali da assicurare una vecchiaia serena e indipendente
b) le leggi in materia di successione di estrazione anglosassone prevedono che ognuno possa destinare le proprie sostanze a chicchessia, mentre il codice civile italiano dispone che una parte di eredità non sia disponibile, ma riservata a figli /genitori /coniuge ( la cosiddetta quota legittima). Nel caso in cui i beni posseduti siano già stati donati - direttamente o indirettamente - anni prima della morte, ed il loro valore risulti superiore quello di cui il de cuius poteva disporre per legge, potranno essere esercitati diritti tra gli eredi legittimari, con conseguenti azioni legali che si sanno - in Italia - trascinarsi per anni, con importanti costi.
Veniamo ora al contenuto del testamento .
Sappiamo tutti che nella stragrande maggioranza dei casi la divisione dei beni ereditari è fonte di litigi tra gli eredi indicati nel testamento e/o quelli che , pur non designati dal defunto, accusano diritti sugli stessi. Si assiste così a rotture di relazioni spesso intime, che possono dar corso a cause giudiziali, con le conseguenze che in seguito esporrò, illustrando specifiche situazioni. Se fosse dato al defunto dall’aldilà di vedere odi, rancori, e liti che nascono a causa della spartizione dei suoi beni, certamente cambierebbe quanto aveva scritto nel testamento.
Quindi, la prima preoccupazione dovrebbe essere quella di redigere le disposizioni testamentarie in modo di evitare, per quanto possibile, l’insorgere di contenziosi ed il rischio di congelamento della disponibilità dei beni.
Già in quest’ ottica, ma poi vedremo anche in altre situazioni, appare importante affidare a una persona - il cosiddetto esecutore testamentario - di curare che gli scopi per i quali si è redatto il testamento, non siano vanificati da dispute , procedure legali ecc.
Tale esigenza , meno sentita quando i beni lasciati in eredità sono semplici e di modesto valore, assume particolare rilievo quando il patrimonio, oltre ad essere di notevole consistenza, è diversificato nelle sue componenti.
Mentre in passato il patrimonio personale era limitato generalmente ad attività costituite da immobili e denaro, l’economia moderna ha portato a diversificare gli investimenti, e pertanto il testatore si trova a dovere disporre, oltre che di immobili e denaro, di quote societarie, depositi amministrati di titoli in Italia e non solo , di opere d’arte, gioielli, e anche di beni immateriali, quali diritti d’autore, archivi di dati contenuti nei computer personale ecc.
Si è già accennato che, mentre nei paesi a legislazione anglosassone ognuno può disporre come crede dell’eredità dei suoi beni, in Italia la legge tutela gli ascendenti, discendenti e coniugi riservando loro, quali che siano le disposizioni di chi fa il testamento, una quota dell’eredità (cosiddetta legittima).
Quindi, solo in assenza di tali soggetti si potrà devolvere a propria discrezione il patrimonio personale. Diversamente, solo una parte ([1]) dello stesso potrà essere devoluta a discrezione del testatore ([2]).
Quest’ ultima facoltà, che il diritto di famiglia concede a chi dispone per testamento dei suoi beni, assume oggi particolare importanza in considerazione dei diversi legami giuridici tra i componenti del nucleo famigliare rispetto a quelli presenti in passato: basti pensare a persone separate o divorziate che convivono senza legame matrimoniale, che possono avere figli di precedenti relazioni a volte adottati o dell’altro convivente.
In definitiva, vi sono tali e tante varietà di situazioni, e famiglie di fatto, e persone alle quali – attualmente - la legge non riserva alcun tipo di tutela patrimoniale.
Ecco che allora, chi fa il testamento, può voler loro destinare la parte del suo patrimonio che la legge gli consente di disporre liberamente .
Nel redigere il testamento si tende a elencare analiticamente i beni da lasciare a questo o a quell’erede, o a taluna persona ([3]), guidati da ragioni economiche e anche sentimentali.
Tuttavia, tale elencazione può essere utile in situazioni come quelle già accennate, in cui si presume una fine imminente, oppure in presenza di beni la cui natura consigli un preciso passaggio generazionale per la conservazione del loro valore (come aziende, controlli societari ecc.).
In questi casi (ma anche in quelli che vedremo in seguito), sia al fine di prevenire o limitare l’insorgenza di liti, sia per la complessità tecnico -economica dell’esecuzione delle volontà testamentarie, è consigliabile la nomina dell’esecutore testamentario.
L’incarico può essere affidato anche a persone scelte nella cerchia famigliare o ereditaria, ma è da sconsigliare, perché possono insorgere conflitti di interesse.
In assenza di un esecutore testamentario, l’insorgere di liti e contenziosi potrebbe rendere necessaria - ma di difficile attuazione - la nomina di professionista da parte dei pretendenti che gestisca il patrimonio ereditato in attesa della loro conclusione .
Per la nomina dell’esecutore si può scrivere nel testamento :
“ nomino mio esecutore testamentario il signor………………………………………….ed in caso questi non possa o non voglia accettare il signor ………………………….;”
“l’esecutore testamentario procederà alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità ………………([4]).”
La legge prevede che, salvo diversa disposizione testamentaria, l’incarico sia a titolo gratuito. Qualora, come consigliabile, sia affidato a un professionista con le necessarie competenze economico- giuridiche ([5]), e’ opportuno prevedere una retribuzione, e quindi si dovrà aggiungere:
“……………………l’opera dell’esecutore testamentario sarà retribuita a carico dell’eredità prendendo a riferimento l’ abolita tariffa professionale del Dottori commercialista e Esperti contabili……………………….” .
Nella pratica, si possono presentare molte situazioni di fatto in cui è particolarmente utile la figura dell’esecutore testamentario.
Di seguito alcune tra le situazioni ricorrenti, essendo impossibile esaminare la completa casisitica.
a) Beni situati all’estero. Non è raro che parte del patrimonio oggetto di successione sia costituito da beni situati in altri Stati, come immobili, titoli, denaro, cassette sicurezza, società ecc. Per quelli situati negli Stati facenti parte della Comunità Europea, un Regolamento adottato nel 2012 prevede che ad essi si applichino le leggi in vigore nel paese di residenza del de cuius. Per quelli esistenti in altri Paesi, le norme per la successione variano da Stato a Stato. In entrambi i casi tuttavia, poter trasferire agli eredi tali beni, comporta formalità così complesse, che solo un professionista è in grado di affrontare.
b) Eredi minori di età. Oggi vi è la tendenza nelle coppie a generare figli o adottarne in età avanzata. Sarà quindi sempre più frequente il concorso alla successione da parte di minori. In questo caso, la procedura di esecuzione delle volontà testamentarie risulta molto complessa, perché, ogni atto che interessi il minore, deve essere preventivamente sottoposto al vaglio e all’autorizzazione del Tribunale di competenza ([6]). Si crede, erroneamente, che le pratiche anzidette debbano essere affidate a un avvocato, o a un Notaio, mentre in realtà possono essere curate direttamente da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore, i quali potranno delegare anche lo stesso commercialista designato all’incarico di Esecutore testamentario, se nominato.
c) Beni immateriali. Nell’era attuale, non vi è persona che non disponga di un computer([7]), nel quale spesso si archiviano sia dati riservati, sia opere frutto di studi e ricerche, ed in genere “files”, a volte solo di carattere affettivo, ma a volte con un valore economico. Tutto ciò può ricomprendersi nella definizione di beni immateriali, i più comuni dei quali sono i diritti d’autore . Ecco che allora non bisogna dimenticarsi che tali beni rientrano nel patrimonio ereditario, e ricordarsi di disporne nel testamento. L’accesso a tali dati può essere condizionato alla conoscenza di una “password”, che è opportuno indicare nel testamento. Anche in questo caso, se nominato, sarà l’esecutore testamentario che accederà al contenuto del PC, evitando il ricorso degli eredi al Tribunale per la nomina di un Curatore dell’eredità.
Come già rilevato, quando esistono eredi cui la legge riserva una parte del patrimonio caduto in eredità, si può disporre a piacimento solo di una parte dei propri beni che varia in funzione del numero e dall’esistenza di figli, coniuge, genitori ([8]). Dal momento in cui si redige il testamento a quello della successione possono variare le situazioni famigliari, e quindi la quota di cui si può liberamente disporre: è consigliabile quindi indicare semplicemente “……………..lascio la parte di del mio patrimonio non riservata agli eredi legittimi a ……………………” senza indicarne la qualità e la quantità, salvo ovviamente esigenze specifiche.
Si tende a immaginare che disporre dei propri beni sia un atto molto semplice, ma, in realtà, come si è potuto dedurre da quanto sinora argomentato, e dai 256 articoli che il codice civile riserva, si tratta di situazione molto complessa.
Si puo’ quindi riassumere:
a) Quando la situazione famigliare è complessa, per la stesura del testamento è opportuno farsi assistere da un professionista. ([9])
b) Quando non strettamente necessario è bene evitare di elencare in dettaglio i beni che si lasciano in eredità.
c) In presenza di eredi cui spetta per legge una quota dell’eredità, non si può decidere totalmente a piacimento a chi lasciare propri beni.
d) Ricordare di disporre anche per i beni immateriali (archivi dati , diritti autore, brevetti, ecc.).
e) Quando la situazione famigliare è complessa e l’attivo ereditario è vario e consistente, sia nella tipologia sia nella sua dislocazione, è bene nominare un esecutore testamentario.
[1] Variabile in funzione di quali e quanti sono i soggetti a cui la legge stabilisce questa riserva
[2] Il quale potrebbe anche decidere che tutta o parte della quota disponibile vada a aggiungersi a quella che la legge riserva a uno dei soggetti tutelati.
[3] legato
[4] Solo se non sia nominato un erede o un legatario
[5] Di norma un Commercialista
[6] Rappresentato dal Giudice Tutelare.
[7] Per il cui accesso è necessaria la “password”
[8] Es.: un terzo se c’è il coniuge e un figlio, la metà se c’è solo il coniuge , un quarto se c’è il coniuge e più figli o solo il coniuge e i genitori ecc.
[9] Notaio, commercialista, avvocato.