LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA DAL REGISTRO IMPRESE ED
IL RUOLO DEL REVISORE LEGALE NELLA FASE TERMINALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
(a cura di Dante Rizzi – Revisore legale dei conti)
E’ di questi giorni la dibattuta questione sulla definitività della cancellazione dal registro delle imprese al termine della liquidazione.
A mio avviso propendo per l’orientamento che vuole che la cancellazione sia costitutiva e quindi irreversibile, per due semplici ragioni:
a) - con la modifica del comma 2 dell’art. 2495 avvenuta con il D.lgs. 6/2003, che ha innovato profondamente la disciplina del diritto societario, il legislatore ha inteso porre fine a situazioni d’incertezza che si erano venute a creare sino allora per effetto della riviviscenza di società che avevano da qualche tempo concluso la liquidazione.
b) - con le nuove norme , di recente emanazione, in materia di organi di controllo e specificatamente di Revisione legale dei conti, la riviviscenza della società cancellata porrebbe dei problemi insolubili dal punto di vista sia giuridico sia pratico.
Il D.lgs. 39/2010 con l’art. 13 ha sostituito l’art. 2409 quater del Codice civile disciplinando meglio il conferimento, la revoca, le dimissioni e la risoluzione del contratto di mandato al Revisore da parte della società sottoposta a revisione.
Tra le cause di cessazione di tale mandato, che ricordiamo essere conferito dall’assemblea per una durata di tre esercizi, non è menzionata quella dell’estinzione della società. E’ quindi intuibile che il legislatore abbia ritenuto superflua tale previsione poiché, con la modifica dell’art. 2495 Cod. Civile, l’estinzione della società estingue altresì il contratto di mandato (art. 1722 C.C.) anche per il venir meno di due requisiti del contratto stesso (art. 1325 C.C. “causa e oggetto”) .
Diversamente sposando l’altra tesi, che afferma la possibilità di riportare in vita una società cancellata dal Registro imprese, si creerebbero delle situazioni paradossali e di difficile soluzione sotto il profilo giuridico e pratico. Si pensi ad esempio alla necessità, in tal caso, del ripristino delle cariche sociali che qui ci interessano: quelle dei sindaci e del revisore con il dubbio se l’assemblea debba procedere a nuove nomine o vi sia prosecuzione del mandato in essere al momento del deposito del Bilancio finale di liquidazione!
D’altro canto il legislatore prevedendo che “dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse” in base al piano di riparto(ex art. 2495 II°c.), ha voluto evitare che l’insorgenza di successive sopravvenienze causasse la riviviscenza della società cancellata.
Non si può tuttavia non rimarcare che, la costruzione dell’art. 2495, considera solo l’ipotesi teorica dell’esito finale della liquidazione in cui tutte le attività sono monetizzate e la somma residua, dopo l’estinzione delle passività, è distribuita ai soci in base al piano di riparto. Nella stragrande maggioranza dei casi che interessano le società a responsabilità limitata, la liquidazione si chiude con un Bilancio finale in cui residuano attività ancora da realizzare che, in sede di riparto, sono assegnate ai soci. Ecco che allora, la valutazione da parte del liquidatore di tali attività da assegnare, suffragata dalla certificazione del Revisore, assume particolare rilevanza in relazione alla determinazione del limite entro cui le sopravvenienze successive dovranno essere soddisfatte dai soci assegnatari.
Il principio contabile OIC n. 5 dispone che in fase di liquidazione sia abbandonato il criterio della valutazione in base al goin concern e adottato il criterio del valore di presunto realizzo. La norma che prescrive il contenuto della Relazione di revisione con il giudizio sul Bilancio, non contempla la particolare situazione del Bilancio finale di liquidazione per cui il Revisore, in tale sede, dovrebbe giudicare solo se la “situazione patrimoniale e finanziaria è rappresentata in modo veritiero e corretto” sulla base dei principi contabili di valutazione per aziende in liquidazione.
Ad avviso dello scrivente il Liquidatore e il Revisore, nella valutazione delle attività residue da assegnare, dovrebbero tenere conto delle variazioni di valore che esse possono assumere in sede di ripartizione delle stesse perché costituirà il limite entro cui i soci assegnatari saranno tenuti a soddisfare le sopravvenienze passive dopo la cancellazione della società (in genere fiscali) . Si pensi ad esempio a: - una partecipazione di controllo ancora presente nel Bilancio finale che , suddivisa in sede di assegnazione tra più soci, perde tale connotazione di controllo e quindi di valore inferiore; - oppure all’assegnazione di un credito della società che necessariamente non può essere ceduto che “pro soluto” trasferendo i rischi ivi connessi al socio assegnatario.
Per prassi consolidata il piano di riparto è parte integrante del Bilancio finale di liquidazione il cui deposito è accompagnato dalla Relazione del Collegio sindacale e da quella del Revisore legale, ovviamente quando tali organi sono presenti.
Il Bilancio finale, a differenza dei Bilanci intermedi di liquidazione, non è sottoposto ad approvazione dell’assemblea ma a quella tacita per mancata opposizione nei 90 giorni successivi al deposito al Registro imprese; di qui la particolare importanza della certificazione del Revisore legale per il socio assegnatario quale avallo del valore del bene in natura, indicato nel piano di riparto, entro il limite del quale potranno rivalersi i creditori insoddisfatti.