Dal 1° gennaio prossimo entra in vigore la class action ossia l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. In base alle disposizioni inserite nel Codice del consumo dalla legge sullo sviluppo approvata nel luglio scorso, si prevede che l'azione di rivalsa possa essere esercitata dal singolo consumatore, anche attraverso associazioni , al fine di tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, sia in relazione a violazioni di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto, sia a comportamenti anticoncorrenziali o pratiche commerciali non corrette.
ecco cosa prevede In dettaglio il nuovo articolo 140-bis del Codice del consumo:
- la specifica tutela per i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (“diritti individuali omogenei”), sia in caso di di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali (compresi quelli derivanti dal contratto per adesione, ossia per l'offerta di servizi) o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette;
- la legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni ai singoli cittadini-consumatori, anche mediante associazioni a cui partecipino;
- che l’adesione alla class action comporti la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale ;
- dopo la scadenza del termine fissato per l’adesione all’azione collettiva, non sono più proponibili azioni collettive ulteriori contro la stessa impresa per gli stessi fatti.
La legge stabilisce anche che il procedimento si svolga in due fasi: la prima è volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione, e in caso di esito positivo (ordinanza di ammissione), comporta che all’azione debba essere data adeguata pubblicità affinché tutti gli interessati possano aderirvi. La domanda però, può essere giudicata inammissibile, oltre alla manifesta infondatezza, in caso di conflitto di interessi e mancata identità del diritti da tutelare, oppure se il proponente non appaia al tribunale in grado di curare adeguatamente l’interesse collettivo.
In caso di accoglimento della domanda la procedura si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione. Inoltre in caso di successo dell’azione proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, che il tribunale debba tener conto, ai fini liquidatori, di quanto previsto nelle eventuali carte dei servizi. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione.
ecco cosa prevede In dettaglio il nuovo articolo 140-bis del Codice del consumo:
- la specifica tutela per i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (“diritti individuali omogenei”), sia in caso di di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali (compresi quelli derivanti dal contratto per adesione, ossia per l'offerta di servizi) o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette;
- la legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni ai singoli cittadini-consumatori, anche mediante associazioni a cui partecipino;
- che l’adesione alla class action comporti la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale ;
- dopo la scadenza del termine fissato per l’adesione all’azione collettiva, non sono più proponibili azioni collettive ulteriori contro la stessa impresa per gli stessi fatti.
La legge stabilisce anche che il procedimento si svolga in due fasi: la prima è volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione, e in caso di esito positivo (ordinanza di ammissione), comporta che all’azione debba essere data adeguata pubblicità affinché tutti gli interessati possano aderirvi. La domanda però, può essere giudicata inammissibile, oltre alla manifesta infondatezza, in caso di conflitto di interessi e mancata identità del diritti da tutelare, oppure se il proponente non appaia al tribunale in grado di curare adeguatamente l’interesse collettivo.
In caso di accoglimento della domanda la procedura si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione. Inoltre in caso di successo dell’azione proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, che il tribunale debba tener conto, ai fini liquidatori, di quanto previsto nelle eventuali carte dei servizi. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione.